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Sentenza n. 1988

334724
Cassazione penale, sezione I 17 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 1988

La parte civile ha diritto al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, che, in relazione alla complessità del processo e all

Sentenza n. 1988

condanna il N., il C., il C., il T., il M. ed il T. al pagamento in solido delle spese sostenute dalla parte civile, Comune di Milano, che liquida in

Sentenza n. 1988

Sentito il difensore di parte civile avv. F. M. in sostituzione dell’avv. G. M. e i difensori degli imputati, avv. S. per M. e S., avv. P. per M

Sentenza n. 1988

di avere sempre trattato con lui gli acquisiti delle partite di droga; è stata indicata la disponibilità da parte del C. di indigenti risorse

Sentenza n. 1988

parte del giudice di secondo grado dell’art.603 c.p.p. per la ragione che era stata adeguatamente motivata l’assoluta necessità di disporre la

Sentenza n. 1988

responsabilità del N. in ordine ai singoli episodi di spaccio, nonostante che costui non facesse parte dell’apparato operativo predisposto per la

Sentenza n. 1988

costituito parte civile e alla provvisoria esecutività attribuita alla relativa statuizione, deve porsi in evidenza che le censure espresse dai ricorrenti

Sentenza n. 1988

seconda parte, che “l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone può servirsi di tali atti a norma dell’art. 499, comma 5”.

Sentenza n. 1988

, comma 1 n. 4 e 160, comma 3, ultima parte c.p., il termine prescrizionale è scaduto nel settembre 1997, col decorso del periodo di sette anno e mezzo

Sentenza n. 1988

associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti quando si sia in presenza, da una parte, di un organismo (quello di stampo mafioso

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Non è conferente il richiamo fatto in alcuni ricorsi, e sviluppato nella discussione, alla parte finale della motivazione della sentenza 14.11.1995

Sentenza n. 1988

, in parte, anonimi e alcuni di quelli sottoscritti, non erano riferibili aio militari esaminanti. Al riguardo, tenuto conto che la disposizione ex

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applicazione dell’amnistia; c) insufficiente e illogica motivazione in relazione alla mancata revoca della provvisionale liquidata alla parte civile e

Sentenza n. 1988

’associazione nella quale ciascun associato, con pari coscienza e volontà, fa convergere il proprio contributo, come parte di un tutto, alla realizzazione

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liquidazione del danno in favore della parte civile e alla dichiarata provvisoria esecutività delle relative statuizioni. sono stati depositati motivi

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necessità di ascoltare nuovamente il M.. Nella parte finale della sentenza di annullamento, la Quinta Sezione Penale di questa Corte precisava che “l’esame di

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inammissibilità quale espressione delle preclusioni derivate dalla res iudicata formatasi a seguito della pronuncia che, in tutto o in parte, ha annullato la

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